Normativa Pesca Regione Molise

In questa pagina sarà possibile prender visione delle misure minime – dei limiti del pescato – dei periodi di chiusura della pesca – delle norme in materia di pesca  per la regione selezionata

 

La presente pubblicazione non riveste carattere di ufficialità

Titolo MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 1998, N. 7: “NORME PER LA PROTEZIONE E L’INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA E PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE”.
Oggetto Norme per la protezione e l’incremento della fauna ittica e per l’esercizio della pesca nelle acque interne – Disciplina – Modifiche
Bollettino BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE N. 18 del 1° luglio 2011.
Catalogazione 12.Flora, fauna, caccia, pesca e fruizione della produzione naturale e spontanea
Art. 1(Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 30 luglio 1998, n. 7)

1. All’articolo 6 della legge regionale 30 luglio 1998, n. 7 (Norme per la protezione e l’incremento della fauna ittica e per l’esercizio della pesca nelle acque interne) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole “£. 100.000″ sono sostituite dalle parole “euro 52″ e le parole “£. 600.000″ sono sostituite dalle parole “euro 310″;

b) al comma 3, le parole “£. 10.000 a £. 60.000″ sono sostituite dalle parole “euro 5,16 ad euro 31″.

 

Art. 2(Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 30 luglio 1998, n. 7)

1. All’articolo 7 della legge regionale n. 7/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 dopo le parole “di sistemazione, inquinamento, deviazioni” sono inserite le parole “, operazioni di ripopolamento”;

b) al comma 9, primo periodo, le parole “£. 200.000″ sono sostituite dalle parole “euro 103″ e le parole “£. 1.200.000″ sono sostituite dalle parole “euro 620″; al secondo periodo le parole “£. 300.000″ sono sostituite dalle parole “euro 155″ e le parole “£. 1.800.000″ sono sostituite dalle parole “euro 930″.

 

Art. 3(Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 7/1998)

1. All’articolo 8 della legge regionale n. 7/1998, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole “che dovranno, comunque, avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di salvaguardia dell’equilibrio biologico”;

b) alla fine del comma 4 sono aggiunte le parole “nel rispetto delle norme vigenti in materia di salvaguardia dell’equilibrio biologico.”;

c) al comma 5 le parole “£. 200.000″ sono sostituite dalle parole “euro 103″ e le parole “£. 1.200.000″ sono sostituite dalle parole “euro 620″.

 

Art. 4(Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 7/1998)

1. All’articolo 9 della legge regionale n. 7/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola “A.S.L.” è sostituita dalla parola “ASREM”;

b) al comma 3 le parole “dell’Unità Sanitaria locale” sono sostituite dalle parole “dell’ASREM”,

c) al comma 5 le parole “da £. 1.000.000 a £. 6.000.000″ sono sostituite dalle parole “da euro 516,00 ad euro 3099,00.”.

 

Art. 5(Modiche all’articolo 10 della legge regionale n. 7/1998)

1. Al comma 3-bis dell’articolo 10 della legge regionale n.7/1998 le parole “£. 200.000″ sono sostituite dalle parole “euro 103″ e le parole “£. 1.200.000′” sono sostituite dalle parole “euro 620″.

 

Art. 6(Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 7/1998)

1. All’articolo 11 della legge regionale n. 7/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Ai soli fini della salvaguardia della fauna ittica, la messa in secca dei corsi d’acqua, bacini e canali, deve essere autorizzata dal Dirigente del Servizio competente della Provincia. Per la sola messa in secca dei canali privati in comunicazione con acque pubbliche, deve essere inviata comunicazione alla Provincia almeno quindici giorni prima dell’intervento. In ogni caso la messa in secca deve essere realizzata in presenza del personale di vigilanza. La fauna ittica deve essere recuperata ed immessa nelle acque pubbliche a spese di chi effettua il prosciugamento; nei casi di urgenza si deve comunque dare avviso alla Provincia competente per territorio. Per l’eventuale recupero della fauna ittica, il concessionario della derivazione è tenuto, a proprie spese, al ripopolamento delle specie preesistenti nel medesimo corso d’acqua.”;

b) al comma 5 le parole “£. 2.000.000″ sono sostituite dalle parole “euro 1.033″ e le parole “£. 12.000.000″ sono sostituite dalle parole “euro 6.197″.

Art. 7(Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 7/1998)

1. Al comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale n. 7/1998 le parole “£. 3.000.000″ sono sostituite dalle parole “euro 1.549″ e le parole “£. 18.000.000″ sono sostituite dalle parole “euro 9.296″.

 

Art. 8(Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 7/1998)

1. Al comma 6 dell’articolo 13 della legge regionale n. 7/1998 le parole “£. 1.000.000″ sono sostituite dalle parole “euro 516″ e le parole “£. 6.000.000″ sono sostituite dalle parole “euro 3.099″.

 

Art. 9(Sostituzione dell’articolo 15 della legge regionale n. 7/1998)

1. L’articolo 15 della legge regionale n. 7/1998 è sostituito dal seguente:

Art. 15(Piani provinciali)

1. Nel rispetto delle indicazioni contenute nella Carta delle vocazioni ittiche regionale, le Province predispongono il piano per la tutela, l’incremento e lo sviluppo della pescosità dei corpi idrici di propria competenza, di seguito denominato “piano”.

2. Il piano di cui al comma 1 è approvato dal Consiglio provinciale su proposta della Giunta, sentito il Comitato tecnico-consultivo provinciale, ha durata triennale con possibilità di essere rivisto nel corso della sua efficacia e viene trasmesso alla Giunta regionale per il dovuto coordinamento entro il mese di ottobre dell’anno precedente a quello di inizio della sua efficacia.

3. Il piano deve prevedere:

a) la suddivisione delle acque ai sensi dell’articolo 25;

b) le concessioni in atto di acquicoltura;

c) le concessioni di cui all’articolo 21 in atto ed eventuali modifiche o revoche alle precedenti;

d) le zone destinate alla protezione, al ripopolamento e alla tutela ittica istituite o da istituire;

e) i programmi di massima dei ripopolamenti da effettuare mediante fauna ittica proveniente da acquisto o da cattura;

f) gli eventuali tratti di acque pubbliche ove si svolge la pesca a mosca, con coda di topo;

g) l’indicazione degli interventi necessari per recuperare ai fini ittici le acque inquinate;

h) gli eventuali corsi di formazione o di aggiornamento per gli addetti alla vigilanza.

4. Sulla base della pianificazione triennale le Province, entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno, redigono un programma di intervento nel quale definiscono l’attuazione dei piani di ripopolamento ittico.

5. A tali adempimenti le Province devono provvedere anche nel periodo di elaborazione della Carta delle vocazioni ittiche regionale.

6. I piani ittici provinciali devono necessariamente indicare:

a) le specie ittiche da conservare;

b) le specie di cui è consentita la pesca;

c) gli strumenti da adottare per la conservazione della fauna ittica”.

Art. 10(Modifiche all’articolo 20 della legge regionale n. 7/1998)

1. Al comma 7 dell’articolo 20 della legge regionale n. 7/1998 le parole “£. 200.000″ sono sostituite dalle parole “euro 103″, le parole “£. 1.200.000″ sono sostituite dalle parole “euro 620″, le parole “£. 500.000″ sono sostituite dalle parole “euro 258″ e le parole “£. 3.000.000″ sono sostituite dalle parole “euro 1.549″.

 

Art. 11(Modifiche all’articolo 21 della legge regionale n. 7/1998)

1. All’articolo 21 della legge regionale n. 7/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole “La distanza minima tra due tratti di corpi idrici” sono inserite le parole “, affidati in concessione o tra uno di essi e le zone protette di cui all’articolo 7,”;

b) al comma 4 le parole “£. 3.000.000″ sono sostituite dalle parole “euro 1.549″ e le parole “£. 18.000.000″ sono sostituite dalle parole “euro 9.296″.

Art. 12(Modifiche all’articolo 22 della legge regionale n. 7/1998)

1. Al comma 5 dell’articolo 22 della legge regionale n. 7/1998 le parole “£. 3.000.000″ sono sostituite dalle parole “euro 1.549″, le parole “£. 18.000.000″ sono sostituite dalle parole “euro 9.296″, le parole “£. 500.000″ sono sostituite dalle parole “euro 258″ e le parole “£. 3.000.000″ sono sostituite dalle parole “euro 1.549″.

 

Art. 13(Modifiche all’articolo 23 della legge regionale n. 7/1998)

1. All’articolo 23 della legge regionale n. 7/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 la parola “A.S.L.” è sostituita dalla parola “ASREM”;

b) al comma 4 le parole “£. 500.000″ sono sostituite dalle parole “euro 258″ e le parole “£. 3.000.000″ sono sostituite dalle parole “euro 1.549″.

 

Art. 14(Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 7/1998)

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale n. 7/1998, è sostituita dalla seguente:

“a) acque di categoria “A” (principali) quelle comprese nei corsi d’acqua e nei bacini naturali ed artificiali, nei quali vi è la presenza prevalente di specie ittiche marine;”.

 

Art. 15(Modifiche all’articolo 27 della legge regionale n. 7/1998)

1. Al comma 3 dell’articolo 27 della legge regionale n. 7/1998 le parole “£. 100.000″ sono sostituite dalle parole “euro 52″ e le parole “£. 600.000″ sono sostituite dalle parole “euro 310″.

 

Art. 16(Modifiche all’articolo 28 della legge regionale n. 7/1998)

1. All’articolo 28 della legge regionale n. 7/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a-bis) del comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale n.7/1998, è aggiunta la seguente lettera: “a-ter) per la pratica del “Carpfishing”, catch and release ovvero “No Kill”, il limite delle canne per ogni pescatore è elevato a due ovvero a tre in caso di gara, ognuna armata con un solo amo. Per l’effettivo riconoscimento di chi pratica la suddetta pesca è fatto obbligo di osservare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

 

    1) assenza di attrezzi adatti alla detenzione del pescato, escluso, nelle ore notturne, la sacca di conservazione dove deve esservi un solo pesce.

E’ fatto, altresì, obbligo di detenere sul posto le seguenti attrezzature:

1) materassino imbottito per le operazioni di slamatura del pescato;

2) spray disinfettante;

3) guadino dell’apertura di mt.1.00.

Per l’esercizio di tale attività è consentito l’uso della tenda da campeggio nel rispetto delle norme e prescrizioni regionali. E’ consentita, altresì, la pesca da natante negli invasi artificiali di competenza provinciale, nei limiti e nel rispetto delle modalità previste dalle norme nazionali e regionali vigenti.”;
c) al comma 6 le parole “£. 100.000″ sono sostituite dalle parole “euro 52″, le parole “£ 600.000″ sono sostituite dalle parole “euro 310″ e le parole “£. 50.000″ sono sostituite dalle parole “euro 26″.

 

Art. 17(Modifiche all’articolo 29 della legge regionale n. 7/1998)

1. All’articolo 29 della legge regionale n. 7/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: “2-bis. La pesca notturna è consentita, altresì, per la pratica del “Carpfishing”, catch and release ovvero “No Kill”, nelle acque di categoria “A” e “B”.”;

b) al comma 7 le parole “£. 20.000″ sono sostituite dalle parole “euro 10,33″ e le parole “£. 120.000″ sono sostituite dalle parole “euro 62″;

c) al comma 9 le parole: “temolo dal 30 settembre fino al 31 marzo”, sono sostituite con le parole: “temolo dal 1° aprile fino al 31 maggio”;

d) al comma 9 le parole “trota e salmerino dal 1° lunedì di ottobre all’ultimo sabato di febbraio”, sono sostituite con le parole “trota e salmerino da un’ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre a un’ora prima del sorgere del sole dell’ultima domenica di febbraio”;

e) il comma 10 è sostituito dal seguente: “10. In tutte le acque interne della regione è vietata la pesca delle seguenti specie ittiche aventi la misura inferiore a quella appresso indicata:

BARBO misura minima cm. 20

CARPA misura minima cm. 30

CAVEDANO misura minima cm. 18

CHEPPIA misura minima cm. 25

LUCCIO misura minima cm. 40

PERSICO REALE misura minima cm. 20

PERSICO TROTA misura minima cm. 20

SALMERINO misura minima cm. 25

TEMOLO misura minima cm. 25

TINCA misura minima cm. 20

TROTA (tutte le specie) misura minima cm. 23

(escluso in occasione di gare di pesca, per le quali resta la misura minima di cm. 20)

ANGUILLA misura minima cm. 25

CEFALO o MUGGINE misura minima cm. 20″;

f) al comma 13 le parole “£. 200.000″ sono sostituite dalle parole “euro 103″, le parole “£. 1.200.000″ sono sostituite dalle parole “euro 620″, le parole “£. 10.000″ sono sostituite dalle parole “euro 5,20″ e le parole “£. 60.000″ sono sostituite dalle parole “euro 31″.

 

Art. 18(Modifiche all’articolo 30 della legge regionale n. 7/1998)

1. All’articolo 30 della legge regionale n. 7/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale n. 7/1998, è sostituita dalla seguente: “c) con l’ausilio di fonti luminose. Nella pesca notturna all’anguilla l’uso della luce è permesso solo per le fasi d’innesco e di preparazione delle lenze. Tale possibilità si estende alla pratica notturna del “Carpfishing”";

b) al comma 5 le parole “£. 100.000″ sono sostituite dalle parole “euro 52″, le parole “£. 600.000″ sono sostituite dalle parole “euro 310″ e le parole “£. 1.800.000″ sono sostituite dalle parole “euro 930″.

 

Art. 19(Modifiche all’articolo 31 della legge regionale n. 7/1998)

1. Al comma 2 dell’articolo 31 della legge regionale n. 7/1998 le parole “£. 1.000.000″ sono sostituite dalle parole “euro 516″, le parole “£. 6.000.000″ sono sostituite dalle parole “euro 3.099″, le parole “£. 3.000.000″ sono sostituite dalle parole “euro 1.549″ e le parole “£. 18.000.000″ sono sostituite dalle parole “euro 9.296″.

 

Art. 20(Modifiche all’articolo 37 della legge regionale n. 7/1998)

1. Al comma 1 dell’articolo 37 della legge regionale n. 7/1998, le parole “nonché dagli ufficiali, sottufficiali e Guardie del Corpo Forestale dello Stato”, sono sostituite dalle parole “nonché dagli ufficiali e agenti del Corpo Forestale dello Stato”.

 

Art. 21(Modifiche all’articolo 37-bis della legge regionale n. 7/1998)

1. Al comma 1 dell’articolo 37-bis della legge regionale n. 7/1998 le parole “£. 200.000″ sono sostituite dalle parole “euro 103,29″ e le parole “£. 1.200.000″ sono sostituite dalle parole “euro 619,75″.

 

Art. 22(Modifiche all’articolo 38 della legge regionale n. 7/1998)

1. All’articolo 38 della legge regionale n. 7/1998, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Le tasse per l’esercizio della pesca nelle acque interne, ai sensi del d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230, e del d.lgs. 23 gennaio 1992, n. 31, sono le seguenti:

 

    a) licenza di tipo «A»:

- tassa di rilascio e annuale euro 31,50 + soprattassa euro 12,14;

b) licenza di tipo «B»:

- tassa di rilascio e annuale euro 16,09 + soprattassa euro 13,91;

c) licenza di tipo «C»:

tassa di rilascio e annuale euro 9,81 + soprattassa euro 3,36;

d) licenza di tipo «D»:

tassa di rilascio euro 8,52.”
b) al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “I minori di anni quattordici sono esentati dal pagamento delle tasse di cui al comma 1.”.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

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